Adempimenti, concordato, giustizia e sanzioni: il Decreto correttivo in Gazzetta

Sulla Gazzetta Ufficiale del 12 giugno 2025, n. 134, è stato pubblicato il decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81, che introduce disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie.

Modifiche alle disposizioni in materia di adempimenti tributari
Ai sensi dell’articolo 1, fino all’approvazione dei nuovi coefficienti di redditività basati sulla classificazione ATECO 2025, i contribuenti in regime forfetario continueranno a utilizzare i coefficienti di redditività previsti nell’allegato 4 della Legge n. 190/2014, individuati sulla base del codice ATECO 2007.

 

Riguardo alla fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie, l’articolo 2 del nuovo decreto elimina il limite temporale per la fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie verso i consumatori finali, rimuovendo le date specifiche (2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025).

 

All’articolo 3 (Trasmissione corrispettivi ricariche veicoli elettrici), vengono introdotte nuove disposizioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi relativi alle ricariche dei veicoli elettrici tramite stazioni di ricaric

 

A seguire, viene stabilito dall’articolo 4 (Termini CU autonomi e precompilata P.IVA) che:

– per il 2025, il termine “Dal 2025” (riferito alla trasmissione telematica delle certificazioni uniche) è sostituito da “Nel 2025”;

– a partire dal 2026, le certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi di lavoro autonomo o provvigioni per prestazioni non occasionali devono essere trasmesse telematicamente all’Agenzia delle entrate entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello del pagamento;

– a decorrere dal 2026, la dichiarazione dei redditi precompilata per i contribuenti titolari di partita IVA sarà resa disponibile telematicamente entro il 20 maggio di ciascun anno.

 

A partire dai dati relativi al 2025, i soggetti tenuti all’invio dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria dovranno effettuare la trasmissione con cadenza annuale, entro un termine stabilito con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze (articolo 5).

 

In tema di versamento IVA forfetari acquisti intracomunitari, l’articolo 6 specifica che i soggetti in regime forfetario che effettuano acquisti di beni o servizi soggetti all’inversione contabile (inclusi quelli intracomunitari) dovranno versare l’IVA entro il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei trimestri solari.

 

Modifiche al concordato preventivo biennale
L’articolo 7 prevede che il concordato preventivo biennale venga abrogato per i soggetti in regime forfetario a decorrere dal 1° gennaio 2025.

 

Oltre a ciò, l’articolo 8 del nuovo D.Lgs. impone che le aliquote dell’imposta sostitutiva per il concordato preventivo biennale si applichino nei limiti di un’eccedenza non superiore a 85.000 euro. Se l’eccedenza supera tale importo, l’imposta sostitutiva si applica con l’aliquota IRPEF (per persone fisiche) o IRES (per società) sulla parte eccedente. Questa disposizione si applica a partire dalle adesioni per il biennio 2025-2026, purché non esercitate prima dell’entrata in vigore del decreto.

 

Vengono introdotte nuove cause di esclusione e cessazione dal concordato preventivo biennale (articolo 9) in particolare per i contribuenti che dichiarano redditi di lavoro autonomo e partecipano a associazioni o società tra professionisti, a meno che anche queste ultime aderiscano al concordato per gli stessi periodi. Tali disposizioni si applicano a decorrere dalle opzioni esercitate per il biennio 2025-2026, se non esercitate prima dell’entrata in vigore del decreto.

 

Viene, poi, chiarito all’articolo 10 che le “operazioni di conferimento” che costituiscono causa di esclusione o cessazione dal concordato si intendono esclusivamente quelle che hanno ad oggetto un’azienda o un ramo di azienda.

Con l’articolo 11, il termine per l’adesione al concordato preventivo biennale è spostato dal 31 luglio al 30 settembre (dal settimo al nono mese).

 

Inoltre, il parere del Garante per la protezione dei dati personali sulla metodologia di calcolo del concordato preventivo biennale è richiesto solo se il decreto introduce modifiche al percorso metodologico di calcolo (articolo 12).

 

Importante novità introdotta dall’articolo 13 è l’inclusione della “maggiorazione del costo del lavoro” tra gli elementi rilevanti per la determinazione del reddito o del valore della produzione netta ai fini del concordato. Questa modifica si applica alle adesioni per il biennio 2025-2026.

 

A seguire, per i contribuenti con elevato livello di affidabilità fiscale (ISA da 8 a 10), l’articolo 14 stabilisce che la proposta di reddito concordato non può eccedere il reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente di una percentuale che varia in base al livello di affidabilità. Tale limitazione non si applica se la proposta è inferiore ai valori di riferimento settoriali.

 

Viene, inoltre, modificata con l’articolo 15 del nuovo Decreto la causa di decadenza dal concordato, specificando che si decade se il pagamento delle somme dovute a seguito di controlli automatizzati non avviene entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

 

Modifiche alle disposizioni in materia di contenzioso tributario
L’articolo 16 (Disposizioni integrative e correttive) apportata diverse modifiche procedurali al contenzioso tributario. Tra queste, la sostituzione del riferimento “all’originale” con “al documento analogico detenuto dal difensore”. Viene modificata la procedura di delibera della decisione in camera di consiglio e la successiva lettura del dispositivo. Viene introdotta la possibilità di notifica a mezzo posta elettronica certificata da parte dell’ufficiale giudiziario. 

 

Modifiche alle disposizioni in materia di sistema sanzionatorio tributario

Vengono modificate le soglie di importo che determinano le sanzioni e la reclusione per violazioni in materia doganale, distinguendo tra dazio doganale e altri diritti di confine.

Si specifica che le sanzioni amministrative e la confisca non si applicano se la revisione della dichiarazione è avviata su istanza del dichiarante prima di avere conoscenza formale di accertamenti.

Viene integralmente sostituito l’articolo 112, che disciplina l’estinzione del reato e le cause di non punibilità per i delitti di contrabbando, introducendo la possibilità di estinguere il reato mediante pagamento, e la non punibilità in caso di ravvedimento operoso prima dell’inizio di attività di accertamento. 

L’articolo 19 apporta modifiche relativamente alla definizione agevolata delle sanzioni tributarie, specificando che in caso di annullamento parziale di un atto divenuto definitivo per mancata impugnazione, il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata solo se l’istanza di autotutela è presentata nei termini per proporre ricorso. Vengono inoltre estese le sanzioni per la mancata memorizzazione o trasmissione dei pagamenti elettronici e per il mancato collegamento degli strumenti di accettazione di pagamenti elettronici.

 

Con l’articolo 20 vengono introdotte sanzioni minime fisse (250 euro o 150 euro) per le violazioni relative all’imposta di registro e per altre imposte indirette.

 

Disposizioni in materia di accertamento
Vengono apportate modifiche dall’articolo 20 del D.Lgs. alle disposizioni relative al procedimento di accertamento con adesione, precisando, tra l’altro, che l’istanza per lo scomputo delle perdite deve essere presentata unitamente alla comunicazione di adesione, e che le parti hanno sempre facoltà di dare corso al procedimento di accertamento con adesione anche se i presupposti emergono in fase di controdeduzioni.

 

Inoltre, a decorrere dal 31 dicembre 2025, la sospensione dei termini non si applicherà più agli atti di accertamento autonomamente impugnabili emessi dall’Agenzia delle entrate (articolo 22).

 

Infine all’articolo 23 vengono estesi i termini di decadenza per la notifica degli atti di recupero e degli avvisi di accertamento relativi a somme che costituiscono aiuti di Stato o aiuti de minimis, il cui importo non è determinabile dai provvedimenti di concessione ma dalla dichiarazione fiscale. Tali atti dovranno essere notificati entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo alla percezione/fruizione/violazione o alla presentazione della dichiarazione.

Utilizzo del credito d’imposta Transizione 4.0: istituzione del codice tributo

L’Agenzia delle entrate istituisce un nuovo codice tributo per l’utilizzo, tramite il modello F24, del credito d’imposta Transizione 4.0. (Agenzia delle entrate, risoluzione 11 giugno 2025, n. 41/E).

Il credito d’imposta Transizione 4.0 è disciplinato dalla Legge 30 dicembre 2024, n. 207, e si applica agli investimenti effettuati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025, con alcune proroghe fino al 30 giugno 2026.

Per accedere al credito, ci sono specifici requisiti e limiti.

 

Investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025:

  • il credito d’imposta è riconosciuto per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025;
  • è possibile beneficiare del credito anche per investimenti effettuati entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro il 31 dicembre 2025 l’ordine relativo all’investimento sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per un importo almeno pari al 20% del costo di acquisizione;
  • ai fini del rispetto del limite di spesa, l’impresa deve trasmettere telematicamente al Ministero delle imprese e del made in Italy una comunicazione che indichi l’ammontare delle spese sostenute e il credito d’imposta maturato. Il MIMIT trasmette all’Agenzia delle entrate, entro il quinto giorno lavorativo di ciascun mese, l’elenco delle imprese beneficiarie ammesse a fruire dell’agevolazione nel mese precedente, con l’ammontare del relativo credito d’imposta utilizzabile in compensazione, basandosi sulle sole comunicazioni di completamento;

  • il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite la presentazione del modello F24, attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia;

  • l’utilizzo del credito d’imposta è possibile a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello della trasmissione dei dati dal MIMIT all’Agenzia delle entrate.

L’ammontare del credito d’imposta complessivo utilizzabile è visibile nel cassetto fiscale del contribuente ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo.

 

Per l’utilizzo tramite modello F24 di tale credito d’imposta, dunque, è stato istituito il codice tributo “7077”.

Questo codice deve essere esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”.
Il credito d’imposta è riconosciuto nel limite di spesa di 2.200 milioni di euro, ma tale limite non si applica agli investimenti per i quali entro la data di pubblicazione della Legge n. 207/2024, l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo trasmesso per ciascun beneficiario dal MIMIT, pena lo scarto dell’operazione di versamento.

Per gli investimenti per i quali, al 31 dicembre 2024, risultava verificata l’accettazione dell’ordine da parte del venditore con il relativo pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, si applicano le disposizioni del decreto direttoriale 24 aprile 2024. In queste ipotesi, per la fruizione del credito d’imposta tramite il modello F24 si continua a utilizzare il codice tributo “6936”.

La nuova disciplina del deposito telematico degli atti di frazionamento dei terreni

L’Agenzia delle entrate  fornisce chiarimenti sul deposito telematico obbligatorio degli atti di frazionamento dei terreni, in attuazione dell’articolo 30, comma 5-bis, del D.P.R. n. 380/2001 (Agenzia delle entrate, risoluzione 9 giugno 2025, n. 40/E).

La Direzione centrale dell’Agenzia delle entrate ha ricevuto richieste di chiarimenti sulla corretta redazione dei tipi di frazionamento da parte dei professionisti e sull’obbligo di deposito presso il Comune a partire dal 1° luglio 2025.
La nuova disciplina, introdotta dall’articolo 25 del D.Lgs. n. 1/2024, con il comma 5-bis all’articolo 30 del D.P.R. n. 380/2001, mira a una semplificazione degli adempimenti tecnici correlati ai trasferimenti immobiliari e una razionalizzazione delle norme in materia di adempimenti tributari.
La finalità è incentivare la telematizzazione delle procedure, superando le modalità non informatizzate e contribuendo a una maggiore semplificazione.

 

Modalità di deposito telematico dal 1° Luglio 2025
A decorrere dal 1° luglio 2025, il deposito dei tipi di frazionamento presentati all’Agenzia delle entrate dai professionisti incaricati sarà effettuato direttamente dall’Agenzia stessa, in modalità telematica, su un’area dedicata del Portale dei Comuni, preliminarmente alla loro approvazione.

In questa fase iniziale, l’Agenzia comunicherà l’avvenuto deposito a ciascun Comune competente tramite PEC.

La ricevuta di avvenuta consegna della PEC sostituisce l’attestazione precedentemente richiesta dal comma 5 dell’articolo 30 del D.P.R. n. 380/2001.
Un eventuale deposito di un tipo di frazionamento da parte del professionista presso il Comune a partire dal 1° luglio 2025 risulterà, dunque, privo di effetti, e l’atto non potrà essere approvato.
Per attuare questa novità, l’Agenzia ha sviluppato la nuova versione “10.6.5 – APAG 2.15” della procedura Pregeo 10, che sarà obbligatoria dal 1° luglio 2025.
Gli atti di aggiornamento redatti con la nuova versione e presentati prima del 1° luglio 2025 saranno respinti, così come quelli redatti con versioni precedenti e presentati dal 1° luglio 2025.
La versione 10.6.5 integra l’aggiornamento del modulo “gestione GNSS” e migliora la gestione del frazionamento degli Enti Urbani per il trasferimento di aree a lotti limitrofi, anche in presenza di costruzioni (combinando le casistiche “E” e “F” della Circolare n. 11/E/2023).
È necessario modificare il contenuto delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) rese dal professionista.

Dal 1° luglio 2025, il tecnico redattore, utilizzando la nuova versione Pregeo 10, dovrà attestare che l’atto è oggetto di deposito presso il Comune competente ai sensi dell’articolo 30, comma 5-bis, o che ricorrono le condizioni di esonero dall’obbligo di deposito.

Tale attestazione è basata su quanto indicato dal professionista nella “riga 9” del “libretto delle misure”.
Su questa dichiarazione, l’Agenzia delle entrate provvede al deposito dell’atto sull’area dedicata del Portale per i Comuni e alla comunicazione via PEC.

L’Agenzia ha implementato specifiche funzionalità sul Portale per i Comuni, rese disponibili dalla data della risoluzione al fine di consentirne un’anticipata disponibilità da parte degli stakeholder, in un’ottica di preliminare diretta conoscibilità delle innovazioni introdotte.

 

Con l’approvazione dell’atto e l’aggiornamento degli archivi, il professionista incaricato riceverà, oltre agli attestati di approvazione censuaria e cartografica, anche copia della comunicazione di avvenuto deposito inviata dall’Agenzia al Comune via PEC e la relativa ricevuta di avvenuta consegna. Questa comunicazione e ricevuta, unite alla copia dell’atto di aggiornamento geometrico firmata digitalmente dal direttore dell’ufficio competente, sostituiscono il secondo originale.

 

La nuova disciplina è limitata ai soli atti di aggiornamento presentati telematicamente.
Nello specifico, con riferimento alla classificazione degli atti, operata nell’ambito della procedura Pregeo10 sulla base delle loro caratteristiche e dei loro contenuti, le tipologie di atti di aggiornamento che saranno oggetto di deposito telematico da parte dell’Agenzia delle entrate, sull’area dedicata del Portale per i Comuni, preliminarmente alla loro approvazione, sono i “Tipi di frazionamento” (FR), gli “Atti di aggiornamento misti” (Tipi di frazionamento e Tipi Mappali – FM) e i “Tipi Mappali con stralcio di corte” (SC), presentati per via telematica.
Per tutte le altre tipologie di atti di aggiornamento, rimangono in vigore le attuali modalità di redazione, trasmissione e trattazione.

 

Nei casi residuali in cui l’atto di frazionamento sia predisposto per la presentazione su supporto informatico presso l’Ufficio territoriale (es. per irregolare funzionamento del servizio telematico), il relativo deposito presso i Comuni, previsto dal comma 5 dell’articolo 30 del D.P.R. n. 380/2001, continua a essere a carico del tecnico redattore incaricato.

Disposizioni per l’adempimento spontaneo: regolarizzazione degli aiuti fiscali automatici non registrati

L’Agenzia delle entrate promuove l’adempimento spontaneo da parte dei beneficiari di aiuti di Stato e aiuti “de minimis” per i quali l’iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA è stata rifiutata a causa di dati erronei e/o non coerenti con la disciplina agevolativa nei modelli REDDITI, IRAP e 770 per il periodo d’imposta 2021 (Agenzia delle entrate, provvedimento 5 giugno 2025, n. 244832).

L’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti informazioni riguardanti la mancata registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti “de minimis”, per permettere al contribuente di regolarizzare l’anomalia rilevata.

 

Le comunicazioni contengono i seguenti dati e informazioni:

a) codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente;

b) numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e anno d’imposta;

c) data e protocollo telematico delle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo d’imposta 2021;

d) dati degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nelle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo d’imposta 2021 per cui non è stato possibile procedere all’iscrizione in RNA, SIAN e SIPA;

e) modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata;

f) modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti;

g) modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori o omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni di cui al successivo punto.

L’Agenzia trasmette una comunicazione contenente le informazioni sopra elencate al domicilio digitale dei singoli contribuenti, comunque consultabili anche nel “Cassetto fiscale”, nella sezione “L’Agenzia scrive”.
Il contribuente può richiedere informazioni o segnalare inesattezze nelle informazioni o fatti e circostanze non conosciuti all’Agenzia. Questo può avvenire anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni. 
I dati e gli elementi menzionati sono resi disponibili anche alla Guardia di Finanza.

 

Il codice residuale 999 nel campo “Codice aiuto” del prospetto “Aiuti di Stato” è utilizzabile unicamente nell’ipotesi in cui debbano essere indicati aiuti di Stato o aiuti de minimis di natura fiscale automatica non espressamente ricompresi nella “Tabella codici aiuti di Stato”. Pertanto, nel caso in cui il contribuente abbia erroneamente utilizzato tale codice indicando:

  • un aiuto di Stato o un aiuto de minimis concesso da altra Amministrazione o un’agevolazione non qualificabile come aiuto di Stato, è invitato per le prossime dichiarazioni a verificare, con l’ausilio delle relative istruzioni alla compilazione, l’effettiva necessità di indicare aiuti di Stato con codice 999;
  • un aiuto di Stato o un aiuto de minimis già presente nella “Tabella codici aiuti di Stato”, è invitato a presentare una dichiarazione integrativa sostituendo il codice 999 con lo specifico codice aiuto.

Nel caso in cui il contribuente abbia erroneamente compilato i campi “Codice attività ATECO”, “Settore”, “Codice Regione”, “Codice Comune”, “Dimensione impresa” e “Tipologia costi” del prospetto “Aiuti di Stato”, è invitato a presentare una dichiarazione integrativa recante i dati corretti.

Dopo la regolarizzazione, gli aiuti di Stato e “de minimis” verranno iscritti in RNA, SIAN e SIPA nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa.

 

Qualora la mancata registrazione dell’aiuto individuale non sia imputabile a errori di compilazione del prospetto “Aiuti di Stato”, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa e restituendo l’aiuto illegittimamente fruito, comprensivo di interessi.

 

Per le violazioni descritte, sono dovute le relative sanzioni. Tuttavia, il contribuente può beneficiare della riduzione delle sanzioni ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nella formulazione precedente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87.

Riforma dell’imposta di bollo sulle polizze vita: la guida dell’Agenzia alle novità 2025

Con una nuova circolare, l’Agenzia delle entrate si focalizza sulle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2025 in materia di imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai contratti di assicurazione sulla vita (Agenzia delle entrate, circolare 4 giugno 2025, n. 7).

L’articolo 1, commi 87 e 88, della Legge n. 207/2024 (Legge di bilancio 2025) interviene sui termini di versamento dell’imposta di bollo dovuta dalle imprese di assicurazione sulle comunicazioni inviate alla clientela relativamente ai prodotti assicurativi a contenuto finanziario.

 

Le modifiche riguardano principalmente due aspetti fondamentali:

  • il versamento annuale dell’imposta di bollo a partire dal 2025;

  • un piano di rateazione per l’imposta di bollo accantonata fino al 2024.

Il comma 87, in particolare, modifica l’applicazione e i termini di versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle comunicazioni relative ai contratti sulla vita. Nello specifico, si tratta delle polizze di assicurazione e delle operazioni dei rami vita III e V, come definiti dall’articolo 2, comma 1, del codice delle assicurazioni private.
A decorrere dal 2025, l’imposta di bollo è dovuta annualmente. L’importo corrispondente deve essere versato ogni anno dalle imprese di assicurazione con le modalità ordinarie previste dall’articolo 4 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 maggio 2012.
Il versamento deve avvenire in modalità virtuale, mediante il modello F24. L’acconto, pari al 100% dell’imposta provvisoriamente liquidata, deve essere versato entro il 16 aprile di ciascun anno. È ammissibile l’utilizzo in compensazione orizzontale di crediti relativi ad altri tributi.
L’ammontare corrispondente all’imposta di bollo versato annualmente dall’impresa di assicurazione viene computato in diminuzione della prestazione erogata alla scadenza o al riscatto della polizza.

L’articolo 1, comma 88, della Legge di bilancio 2025, stabilisce le modalità di versamento dell’imposta di bollo relativa agli anni precedenti (fino al 2024) per i contratti di assicurazione sulla vita in corso al 1° gennaio 2025.

L’ammontare corrispondente all’importo complessivo dell’imposta di bollo dovuta, calcolata per ciascun anno fino al 31 dicembre 2024, deve essere versata in base alle seguenti quote e scadenze:

  • il 50% entro il 30 giugno 2025;
  • il 20% entro il 30 giugno 2026;
  • il 20% entro il 30 giugno 2027;
  • il 10% entro il 30 giugno 2028.

Anche per l’imposta di bollo versata secondo questo piano di rateazione, l’ammontare corrispondente è computato in diminuzione della prestazione erogata alla scadenza o al riscatto della polizza. In caso di scadenza o riscatto (parziale o integrale) della polizza prima del 30 giugno 2028, l’impresa di assicurazione computa l’ammontare corrispondente all’imposta di bollo dovuta secondo il piano rateale in diminuzione della prestazione, ancorché non ancora versato all’erario. Per l’imposta dovuta annualmente a partire dal 2025 su queste stesse polizze, il versamento avviene con le modalità previste dal comma 87.

Le disposizioni dei commi 87 e 88 si applicano anche alle comunicazioni relative a polizze emesse da imprese di assicurazioni estere operanti in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi e stipulate da soggetti residenti nello Stato.

Versamento da parte dell’impresa estera

L’imposta di bollo, sia quella corrente (annuale dal 2025) sia quella accantonata (fino al 2024), è assolta dall’impresa estera direttamente in Italia. Questo può avvenire anche tramite un rappresentante fiscale che risponde in solido per il versamento. Condizione necessaria è che l’impresa estera richieda l’autorizzazione per il pagamento virtuale dell’imposta di bollo e abbia esercitato la facoltà prevista dall’articolo 26-ter, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973.

Qualora le imprese di assicurazione estere operanti in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi non esercitino l’opzione di cui al citato articolo 26-ter e non richiedano l’autorizzazione al pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale:

– se le polizze sono oggetto di un contratto di amministrazione con una società fiduciaria residente o sono custodite, amministrate o gestite da intermediari residenti, l’imposta di bollo in commento è comunque dovuta e deve continuare a essere corrisposta dalla società fiduciaria o dall’intermediario residente con le modalità previste dall’articolo 3, comma 7, del D.M. 24 maggio 2012;

– se le polizze non sono oggetto di contratti di amministrazione con una fiduciaria residente o con altri intermediari residenti, è dovuta l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE), in quanto tali polizze si considerano detenute all’estero.

Interazione con l’Imposta di bollo speciale annuale sulle attività oggetto di emersione
Le attività finanziarie oggetto di “scudo fiscale” (emersione) sono soggette a un’imposta di bollo speciale annuale del 4 per mille (salvo aliquote diverse per il 2012 e 2013). Questa imposta speciale annuale deve essere determinata “al netto dell’eventuale imposta di bollo pagata ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter dell’articolo 13 della tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972”.
Dal 2025 in poi: l’imposta di bollo speciale annuale deve essere determinata al netto dell’imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai contratti di assicurazione sulla vita dovuta annualmente dall’impresa di assicurazioni ai sensi del comma 87.

Le imprese di assicurazioni devono comunicare all’intermediario residente l’imposta di bollo dovuta anno per anno per consentirne lo scomputo.
Invece, l’imposta di bollo speciale annuale dovuta fino al 31 dicembre 2024 può essere scomputata dall’imposta di bollo sulle comunicazioni accantonata per ciascun anno fino al 31 dicembre 2024.

Imposta sui Servizi Digitali: disciplina, soggetti e base imponibile

L’Agenzia delle entrate ha analizzato il tema dell’Imposta sui Servizi Digitali (ISD), introdotta dalla Legge di bilancio 2019 e modificata nel 2020, chiarendo l’ambito di applicazione, la definizione di servizio digitale rilevante, la determinazione della base imponibile e l’applicazione specifica al settore dei giochi e delle scommesse online (Agenzia delle entrate , principio di diritto 3 maggio 2025, n. 6).

L’Imposta sui Servizi Digitali (ISD) è stata introdotta dall’articolo 1, commi da 35 a 50, della Legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019), e successivamente modificata dalla Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020)2.

Le sue modalità applicative sono state ulteriormente definite dal provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio 2021 e dalla circolare 23 marzo 2021 n. 3/E.

 

Ambito di applicazione e requisiti per essere soggetto passivo
L’ambito soggettivo dell’ISD è definito da un duplice criterio: lo svolgimento di attività d’impresa e il contemporaneo superamento di due soglie dimensionali nell’anno antecedente a quello di applicazione dell’imposta.
La “prima soglia” riguarda l’ammontare dei ricavi di qualsiasi natura realizzati ovunque.
La “seconda soglia” riguarda i soli ricavi percepiti a fronte di servizi digitali realizzati nel territorio dello Stato (non superiori a 5,5 milioni di euro). Per verificare il superamento della seconda soglia, l’impresa deve applicare le stesse regole utilizzate per il calcolo della base imponibile.
La qualificazione di un servizio come digitale è rilevante sia per verificare il superamento della seconda soglia (nell’anno n-1) che per determinare la base imponibile (nell’anno n).

 

Servizi digitali rilevanti e definizione di interfaccia digitale multilaterale
La lettera b) del comma 37 dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2019 configura come servizio digitale la “messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi”.
Il provvedimento del 15 gennaio 2021 definisce l’interfaccia digitale come “qualsiasi software, compresi i siti web o parte di essi e le applicazioni, anche mobili, accessibili agli utenti attraverso cui sono prestati i servizi digitali dai soggetti passivi dell’imposta”.
Un’interfaccia digitale è considerata “multilaterale” quando permette agli utenti di essere in contatto e interagire tra loro, anche per facilitare la fornitura diretta di beni e servizi.

 

Determinazione della base imponibile e ricavi imponibili
Una volta identificato un soggetto passivo, la base imponibile è costituita dai ricavi derivanti dai servizi digitali individuati dal comma 37, articolo 1, della Legge di bilancio 2019.
Il paragrafo 1, lettera i) del provvedimento dell’Agenzia definisce i “ricavi imponibili” come “i corrispettivi percepiti, nel corso dell’anno solare, da soggetti passivi dell’imposta per l’effettuazione dei servizi digitali ovunque realizzati, limitatamente alla percentuale rappresentativa della parte di tali servizi collegata al territorio dello Stato”.
I corrispettivi rilevanti sono quelli versati dagli utenti dell’interfaccia digitale multilaterale, ad eccezione di quelli versati come corrispettivo per la cessione di beni o prestazione di servizi che costituiscono operazioni economicamente indipendenti dall’accesso e utilizzo del servizio digitale.

 

Servizi di giochi e scommesse online
Nel settore delle scommesse e dei giochi online, è importante chiarire se la base imponibile dell’ISD debba considerare i ricavi lordi o al netto di bonus e vincite.
Qualora il gestore della piattaforma operi come intermediario che permette ai giocatori di scommettere o giocare d’azzardo tra di loro, senza assumere rischi legati alle scommesse o al gioco, l’entità non è soggetta all’imposta sulle somme rappresentate dalle “giocate” stesse”. Le “giocate” sono escluse ex comma 37bis lettere a) o b).
In questo scenario, la commissione del gestore dell’interfaccia rappresenta un ricavo digitale ai sensi del comma 37 lettera b), in quanto realizzata a titolo di intermediario nelle operazioni tra utenti.
Per la determinazione del ricavo digitale in questi casi, si deve fare riferimento alla commissione trattenuta dall’intermediario, distinta a seconda della categoria di gioco. Questa commissione è generalmente la quota residua della raccolta al netto del montepremi e dell’imposta unica.
La base imponibile dell’ISD deve quindi essere decurtata delle vincite corrisposte in relazione alle singole categorie di gioco, anche quando queste superano la raccolta del singolo torneo.
Con particolare riferimento ai bonus offerti agli utenti/giocatori, non essendoci un corrispettivo percepito al momento della loro emissione, essi non contribuiscono alla formazione della commissione spettante all’intermediario.
Il mancato versamento del corrispettivo da parte degli utenti implica che i bonus, pur avendo concorso alla raccolta lorda, non sono rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile dell’ISD e andranno scomputati dalle giocate complessivamente effettuate.

Tassazione della clausola penale nei contratti di locazione con cedolare secca

L’Agenzia delle entrate affronta la questione della corretta tassazione, ai fini dell’imposta di registro, di un contratto di locazione che include una clausola penale, quando è stato scelto il regime della “cedolare secca” (Agenzia delle entrate, risposta 29 maggio 2025, n. 146).

L’Istante, unico proprietario di un immobile di categoria catastale A3 destinato esclusivamente ad abitazione civile, intende locarlo con un contratto di durata “quattro più quattro” e con opzione per il regime della “cedolare secca”, inserendo una clausola penale volontaria che prevede che, in caso di ritardata riconsegna dell’immobile alla scadenza o a seguito di recesso, il conduttore dovrà pagare:
– un importo pari al canone mensile per ogni mese di occupazione senza titolo;

– un’ulteriore somma di € 10,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna.
Viene inoltre specificato che un deposito cauzionale, non superiore a tre mensilità dell’affitto, sarà versato in modalità tracciabile e su di esso matureranno interessi legali annuali da versare al conduttore.

 

L’Agenzia delle entrate, al riguardo, ricorda che la clausola penale è disciplinata dagli articoli 1382 e seguenti del codice civile.
L’articolo 1382 c.c. stabilisce che la clausola penale, pattuita in caso di inadempimento o ritardo, ha l’effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa e la penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno. La sua finalità è predeterminare il valore del risarcimento del danno, esonerando il creditore dall’onere di provarne l’entità.

 

Ai fini fiscali, il pagamento derivante dalla clausola penale è escluso dalla base imponibile IVA (ai sensi dell’articolo 15, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972) ed è assoggettato ad imposta di registro (ai sensi dell’articolo 40 del D.P.R. n. 131/1986 TUR) in ossequio al principio di alternatività IVA/Registro.
La clausola penale è assimilata agli atti sottoposti a condizione sospensiva di cui all’articolo 27 del TUR, pertanto è registrata con il pagamento dell’imposta in misura fissa (€ 200,00). Questo perché la clausola penale, come una condizione sospensiva, opera solo al verificarsi di un evento futuro ed incerto (il ritardo/inadempimento).
Il verificarsi dell’evento che fa sorgere l’obbligazione deve essere denunciato entro 30 giorni all’ufficio che ha registrato l’atto, ai sensi dell’articolo 19 del TUR.

 

L’opzione per la “cedolare secca” da parte del locatore determina un sistema di tassazione alternativo e agevolativo rispetto a quello ordinario.
Tale opzione esclude l’applicazione per la durata del regime di:

  • IRPEF e relative addizionali sul reddito fondiario dell’immobile locato;
  • imposta di registro dovuta sul contratto di locazione (generalmente 2% del canone pattuito);
  • imposta di bollo sul contratto di locazione (€ 16 per ogni foglio).

L’opzione per la cedolare secca consente, dunque, al locatore di applicare un regime di tassazione agevolato e semplificato.
Dell’opzione beneficia anche il conduttore, che non è più tenuto al versamento dell’imposta di registro sul contratto di locazione concluso.

In tema di clausola penale, la giurisprudenza ha affermato che la funzione coercitiva e di predeterminazione del danno della stessa implica la sua necessaria accessorietà e l’obbligo che da essa deriva non può sussistere autonomamente rispetto all’obbligazione principale.
La clausola ha lo scopo di sostenere l’esatto e tempestivo adempimento delle obbligazioni “principali” del contratto a cui accede.
Non ha una “causa propria” e distinta, ma una funzione servente e rafforzativa intrinseca di quella del contratto che la contiene.
Le clausole penali, pertanto, non possono sopravvivere autonomamente rispetto al contratto e derivano dalla stessa causa del contratto, avendo un effetto ancillare. Sono riconducibili a un unico rapporto con un’unica causa.
L’obbligazione derivante dalla clausola penale, sebbene si attivi per l’inadempimento, non si pone come una causa diversa dall’obbligazione principale, data la sua funzione ripristinatoria e deterrente-coercitiva.

 

In forza dell’opzione per la “cedolare secca”, dunque, l’imposta di registro ordinaria sul contratto di locazione non è dovuta.
Di conseguenza, la clausola penale, essendo accessoria al contratto di locazione e non autonoma, segue il regime fiscale del contratto principale. Pertanto, se il contratto di locazione è assoggettato a “cedolare secca” e quindi esente da imposta di registro, anche la clausola penale in esso contenuta non sarà soggetta autonomamente a tale imposta.

Detrazioni: le istruzioni dell’Agenzia delle entrate sulle novità fiscali 2025

L’Agenzia delle entrate fornisce istruzioni operative in merito alle novità in tema di detrazioni fiscali introdotte dalla Legge di bilancio 2025, con validità dal 1° gennaio 2025 (Agenzia delle entrate, circolare 29 maggio 2025, n. 6/E).

La circolare fornisce istruzioni operative agli Uffici per garantire l’uniformità di azione riguardo alle novità fiscali contenute nella Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025). Tali novità riguardano specificamente:

  • i limiti alla fruizione delle detrazioni d’imposta;
  • le detrazioni per la frequenza scolastica;
  • le detrazioni per il mantenimento dei cani guida.

In particolare, la Legge di bilancio 2025 introduce l’articolo 16-ter nel TUIR, rubricato “Riordino delle detrazioni“, il quale stabilisce, a partire dal 1° gennaio 2025, alcuni limiti per la fruizione delle detrazioni dall’imposta sui redditi per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro. Il meccanismo di calcolo si basa su due parametri:
– il reddito complessivo del contribuente;

– il numero di figli fiscalmente a carico.

 

La norma prevede una riduzione progressiva dell’ammontare massimo degli oneri e delle spese detraibili all’aumentare del reddito, pur mantenendo una maggiore tutela per le famiglie numerose o con figli con disabilità certificata.
Per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, gli oneri e le spese che danno diritto a una detrazione dall’imposta lorda, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino a un determinato ammontare. Questo ammontare massimo viene calcolato moltiplicando un importo base (determinato in base al reddito complessivo) per un coefficiente (crescente in relazione al numero di figli fiscalmente a carico).
Nella determinazione dell’importo soggetto a questa limitazione, devono essere comunque rispettate le regole ordinarie delle singole disposizioni agevolative, inclusi limiti specifici e percentuali di detrazione. Sono inclusi gli oneri e le spese sostenuti nell’interesse dei familiari di cui all’articolo 12 del TUIR.

 

A partire dal 1° gennaio 2025, i familiari cui si fa riferimento nell’articolo 12 includono il coniuge non legalmente separato, i figli (anche nati fuori dal matrimonio riconosciuti, adottivi, affiliati o affidati, e conviventi del coniuge deceduto) e gli ascendenti conviventi. Anche i figli per i quali non spetta la detrazione sono considerati fiscalmente a carico per queste disposizioni.
L’importo base di cui all’articolo 16-ter, comma 2, del TUIR è:

  • 14.000 euro, se il reddito complessivo è superiore a 75.000 euro ma non superiore a 100.000 euro;
  • 8.000 euro, se il reddito complessivo è superiore a 100.000 euro.

Il coefficiente da applicare all’importo base, secondo l’articolo 16-ter, comma 3, è:
– 0,50 se non ci sono figli fiscalmente a carico;
– 0,70 se c’è un figlio fiscalmente a carico;

– 0,85 se ci sono due figli fiscalmente a carico;

– 1 se ci sono più di due figli fiscalmente a carico o almeno un figlio fiscalmente a carico con disabilità certificata ai sensi della Legge n. 104/1992. Nel computo del numero dei figli si considerano quelli fiscalmente a carico nell’anno di sostenimento delle spese, anche se solo per una parte dell’anno (es. nascita). Si includono anche i figli conviventi del coniuge deceduto che siano fiscalmente a carico.

 

Il contribuente deve quindi quantificare l’importo base in base al suo reddito e applicare il coefficiente relativo al numero di figli a carico per ottenere l’ammontare massimo degli oneri e delle spese su cui calcolare la detrazione.

Se gli oneri e le spese sostenute superano l’ammontare massimo consentito, il contribuente deve scegliere quali spese includere, idealmente dando priorità a quelle che danno diritto a una maggiore detrazione.
Sono escluse dal computo dell’ammontare massimo degli oneri e delle spese (per i contribuenti con reddito > 75.000 euro):

  • le spese sanitarie detraibili ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR;
  • le somme investite nelle start-up innovative;
  • le somme investite nelle piccole e medie imprese innovative;
  • le spese che danno diritto a detrazioni forfetarie (in cui la spesa effettiva non è rilevante), come la detrazione per il mantenimento dei cani guida per non vedenti.

Per le spese detraibili in più annualità, solo le rate relative all’anno corrente rilevano per il computo del massimale. Sono comunque esclusi dal computo:
– gli oneri detraibili relativi a prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024 (interessi passivi su mutui agricoli, mutui casa principale per acquisto o costruzione);
– i premi di assicurazione relativi a contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024;
– le rate di spese detraibili (es. ristrutturazioni edilizie, articolo 16-bis) sostenute fino al 31 dicembre 202435. Anche le rate di spese sanitarie sono escluse in quanto le spese sanitarie stesse lo sono.

 

Ai fini del calcolo del reddito complessivo per l’applicazione dell’articolo 16-ter, si considera il reddito complessivo al netto del reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze.

Nella nozione di reddito complessivo rilevante per le agevolazioni fiscali sono inclusi anche redditi soggetti a cedolare secca, imposta sostitutiva (regime forfetario, mance), e quota di agevolazione ACE.

Per chi aderisce al concordato preventivo biennale, per le agevolazioni che dipendono dal reddito, si considera il reddito effettivo e non quello concordato.
Rimane ferma l’applicazione delle limitazioni previste dall’articolo 15, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, del TUIR:
– le detrazioni (di cui all’articolo15) spettano per l’intero importo se il reddito complessivo (al netto del reddito abitazione principale) non eccede 120.000 euro;

– se il reddito complessivo (al netto del reddito abitazione principale) è superiore a 120.000 euro, la detrazione (salvo eccezioni) spetta per la parte corrispondente al rapporto tra (240.000 euro – reddito complessivo) e 120.000 euro;

– la detrazione compete per l’intero importo, indipendentemente dal reddito, per le spese sanitarie e per gli oneri derivanti da mutui (acquisto/costruzione abitazione principale) o prestiti contratti dopo il 31 dicembre 2024.

 

Il comma 13 della Legge di bilancio 2025 prevede l’innalzamento del limite massimo di spesa per la frequenza scolastica. A partire dal 1° gennaio 2025, le spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione sono detraibili al 19% per un importo annuo non superiore a 1.000 euro per alunno o studente. Tale modifica riguarda solo il limite massimo.

Il comma 229 della Legge di bilancio 2025 sostituisce il comma 1-quater dell’articolo 15 del TUIR, stabilendo che dall’imposta lorda si detrae, nella misura forfetaria di euro 1.100, la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida. Questa modifica incrementa l’ammontare della detrazione forfetaria da 1.000 euro a 1.100 euro ed elimina il limite di spesa annuo precedentemente previsto (290.000 euro a decorrere dal 2021). Poiché la detrazione è forfetaria, la spesa effettivamente sostenuta non rileva. Per questo motivo, tale spesa non concorre al calcolo del limite massimo degli oneri e delle spese detraibili previsto dall’articolo 16-ter per i contribuenti con reddito superiore a 75.000 euro. Rimane comunque valida l’applicazione delle limitazioni generali basate sul reddito complessivo previste dall’articolo 15, commi 3-bis e 3-ter del TUIR (detrazione intera fino a 120.000 euro di reddito complessivo, ridotta oltre tale soglia).

Dogane: uso prioritario della PEC e le modalità telematiche per l’imposta di bollo

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli promuove l’uso della posta elettronica certificata (PEC) per le comunicazioni tra l’Agenzia e gli operatori privati e le associazioni di categoria, in particolare per questioni relative alle accise. L’ADM fornisce, inoltre, indicazioni dettagliate su come presentare istanze in via telematica, comprese quelle soggette all’imposta di bollo, e come quest’ultima possa essere assolta tramite contrassegno telematico (Agenzia delle dogane e dei monopoli, circolare del 26 maggio 2025, n. 11).

Il quadro normativo vigente incentiva l’uso delle comunicazioni telematiche, in particolare la PEC (ora anche domicilio digitale), nei rapporti tra pubbliche amministrazioni e privati.
Le associazioni di categoria e gli operatori sono invitati a sensibilizzare all’uso generalizzato del proprio indirizzo PEC per comunicare con le Strutture dell’ADM.
Questa promozione si fonda su basi giuridiche consolidate, come l’articolo 38 del D.P.R. n. 445/2000 che consente l’invio telematico di istanze e dichiarazioni alle pubbliche amministrazioni.
Secondo l’articolo 65 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale – CAD), le istanze e dichiarazioni presentate telematicamente sono valide se sottoscritte elettronicamente, o se l’istante è identificato tramite SPID, CIE, CNS o punto di accesso mobile, o se sottoscritte e presentate con copia di documento d’identità, o se trasmesse dal proprio domicilio digitale o servizio di PEC/recapito certificato qualificato.

I documenti trasmessi telematicamente che consentono di accertarne la provenienza soddisfano il requisito della forma scritta e non richiedono la successiva produzione dell’originale. La trasmissione tramite PEC equivale a notificazione a mezzo posta per le comunicazioni che richiedono ricevuta di invio e consegna.

Il CAD (art. 5-bis) prevede che le istanze e dichiarazioni tra imprese e pubbliche amministrazioni avvengano esclusivamente tramite tecnologie della comunicazione, salvo diversa modalità. Il D.P.C.M. 22 luglio 2011 di attuazione stabilisce che, in assenza di diverse previsioni, le comunicazioni telematiche possono avvenire tramite PEC.

 

Specificamente per i prodotti sottoposti ad accisa, l’articolo 19-bis del D.Lgs. n. 504/95 (TUA) impone ai soggetti tenuti al pagamento dell’imposta e a coloro che iniziano attività soggette a licenza/autorizzazione di comunicare preventivamente il proprio indirizzo PEC all’ADM.
Gli operatori sono invitati ad avvalersi prioritariamente della facoltà di presentare denunce, istanze e altre comunicazioni previste dal TUA via PEC, evitando di recarsi fisicamente presso gli Uffici, rendendo più celere l’azione amministrativa e riducendo i tempi interni di gestione delle istanze.

 

Depositi fiscali di prodotti energetici

La trasmissione di comunicazioni, istanze e documenti da parte dell’esercente all’ufficio competente avviene esclusivamente tramite PEC.

 

Trasferimento di prodotti energetici

La comunicazione preventiva dello speditore e la conferma del destinatario per i trasferimenti tra depositi commerciali devono avvenire unicamente attraverso modalità telematiche agli Uffici delle dogane.

Impiego agevolato gasolio

Per la dichiarazione trimestrale di rimborso, gli esercenti sono invitati a utilizzare in via preferenziale il software ADM e presentare la dichiarazione tramite il Servizio Telematico Doganale – E.D.I.20. Coloro che non usano l’E.D.I. possono trasmettere la dichiarazione via PEC, compilata con il software e firmata digitalmente o manualmente (con allegato ID), includendo il file .dic21. In via residuale, è ammessa la presentazione cartacea con supporto informatico.

 

Iscrizione in tariffa di tabacchi e prodotti assimilati

In attesa di specifiche procedure telematiche, le istanze per l’iscrizione in tariffa dei tabacchi lavorati, prodotti solidi da inalazione e altri prodotti soggetti ad imposta di consumo devono essere presentate a mezzo PEC, debitamente sottoscritte con firma digitale dai soggetti legittimati.

 

Procedimenti su concessioni e autorizzazioni (tabacchi e assimilati)

Anche per procedimenti relativi a depositi fiscali, rivendite, patentini, ecc., si applicano le disposizioni generali sull’invio telematico di istanze e dichiarazioni sostitutive, che devono rispettare i format ADM e essere sottoscritte digitalmente o manualmente (con allegato ID).

 

Assolvimento dell’imposta di bollo
Per le istanze trasmesse telematicamente e gli atti/provvedimenti ADM emessi telematicamente soggetti a imposta di bollo, il richiedente può pagare il tributo tramite un intermediario convenzionato con l’Agenzia delle entrate, che rilascia un contrassegno telematico.
Il pagamento si comprova applicando la marca su un’istanza cartacea scansionata e inviata via PEC, oppure riportando il codice identificativo numerico di 14 cifre del contrassegno telematico (con data e ora di emissione) nell’istanza firmata digitalmente.
In caso di istanza firmata digitalmente, l’istante deve trasmettere all’Ufficio competente, oltre alla richiesta, anche una dichiarazione sostitutiva (ex art. 47 D.P.R. n. 445/2000), utilizzando il modello Allegato 1, che riporta gli estremi del pagamento del bollo e indica se si riferisce all’istanza o al provvedimento.
Il richiedente deve annullare il contrassegno utilizzato apponendo la propria firma leggibile parte sul contrassegno e parte sul foglio dell’istanza/dichiarazione e compilare i campi per il giorno e l’ora di emissione sulla dichiarazione. La data del contrassegno deve essere contestuale o antecedente a quella di presentazione dell’istanza.

 

Quando l’Ufficio intende accogliere l’istanza, invita il beneficiario al pagamento del bollo per l’atto finale. L’assolvimento si dimostra usando lo stesso prospetto Allegato 1, ma barrando la casella “provvedimento” e specificandone la tipologia. Il contrassegno per il provvedimento deve avere una data antecedente o contestuale a quella del provvedimento finale.
La dichiarazione sostitutiva sull’assolvimento del bollo deve essere conservata per tre anni (o per il periodo più lungo previsto per l’accertamento) e comunque per il periodo di validità del titolo rilasciato, se superiore.

Nuovo regime impatriati: chiarimenti su periodo estero e irrilevanza del patto di sospensione del lavoro

L’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti relativamente al nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati e al periodo minimo di residenza all’estero in caso di patto di sospensione del rapporto di  lavoro (Agenzia delle entrate, risposta 27 maggio 2025, n. 142).

L’Istante è un cittadino italiano assunto da Società con contratto a tempo indeterminato, distaccato all’estero in vari periodi presso un’altra Società estera.
Dal 1° gennaio 2023, il suo contratto di lavoro è stato ceduto ad una terza Società, che è subentrata nel rapporto.
Al fine di collaborare professionalmente ancora con la Società estera, l’Istante ha sottoscritto con la propria Società un patto di sospensione del rapporto di lavoro con decorrenza dal 15 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2025. Durante la sospensione, non sono previste corresponsioni, decorrenza di anzianità, né obblighi retributivi, contributivi, assicurativi e previdenziali per la Società 

Il 16 gennaio 2023, l’Istante ha accettato una proposta di contratto di lavoro dalla società Società per svolgere attività all’estero.
L’Istante risulta iscritto all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) dal 19 maggio 2023 ed ha conseguito un titolo di laurea, ritenuto idoneo a integrare i requisiti di elevata qualificazione o specializzazione.
Avendo intenzione di rientrare a lavorare in Italia per la propria Società e di trasferire la residenza fiscale a partire dal 1° gennaio 2026, impegnandosi a rimanere residente fiscalmente in Italia per i prossimi anni, prestando attività lavorativa in misura prevalente nello Stato, il contribuente chiede se possa applicare il nuovo regime speciale per i lavoratori impatriati e, in particolare, se il patto di sospensione del rapporto di lavoro sia un ostacolo all’accesso al regime agevolato.

Al riguardo, l’Agenzia delle entrate ricorda che il regime si applica ai contribuenti che trasferiscono la residenza in Italia a partire dal periodo d’imposta 2024.
I redditi di lavoro dipendente, assimilati e di lavoro autonomo prodotti in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare, fino a un limite annuo di 600.000 euro, a condizione che:

  • i lavoratori si impegnino a risiedere fiscalmente in Italia per un determinato periodo;
  • i lavoratori non siano stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il trasferimento;
  • il lavoratore presta l’attività in Italia per lo stesso soggetto (o uno dello stesso gruppo) presso il quale era impiegato all’estero prima del trasferimento, il requisito minimo di permanenza all’estero aumenta a sei periodi d’imposta (se non impiegato in Italia prima dallo stesso soggetto/gruppo) o sette periodi d’imposta (se impiegato in Italia prima dallo stesso soggetto/gruppo);
  • l’attività lavorativa sia prestata per la maggior parte del periodo d’imposta in Italia;
  • i lavoratori siano in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione.

L’agenzia chiarisce che appartengono allo stesso gruppo i soggetti tra i quali sussiste un rapporto di controllo diretto o indiretto o che sono sottoposti a controllo comune, secondo l’articolo 2359, comma 1, numero 1) del codice civile. Per determinare il periodo minimo di residenza all’estero (tre, sei o sette anni), occorre valutare se al rientro in Italia il contribuente continuerà a lavorare per lo stesso datore di lavoro (o società del medesimo gruppo) per il quale ha lavorato all’estero nel periodo d’imposta precedente o fino alla data del trasferimento in Italia.

L’Agenzia sottolinea che la verifica della sussistenza di un rapporto di controllo (appartenenza al gruppo) e la sussistenza dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione sono valutazioni di fatto che non possono essere oggetto di istanza di interpello. Questo in linea con la circolare n. 9/E/2016. Anche la verifica della residenza fiscale effettiva riguarda elementi di fatto e non può essere oggetto di interpello.

 

Nel caso specifico dell’Istante, l’Agenzia prende atto della sua affermazione che rientrerà in Italia per un datore di lavoro diverso da quello estero precedente e da quello italiano iniziale. Prende anche atto che il gruppo della terza Società ha una partecipazione di minoranza nella seconda ma non esercita il controllo.

 

Pertanto, l’Agenzia conclude che, in linea con i chiarimenti, l’Istante potrà applicare il regime impatriati se è stato residente all’estero per almeno tre periodi d’imposta se non c’è coincidenza tra il datore di lavoro (medesima società o altra società riconducibile al medesimo gruppo come definito ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1) e 2), del codice civile) per il quale il lavoratore è stato impiegato all’estero nel periodo d’imposta precedente il rientro in Italia e quello presso il quale lavorerà dopo il trasferimento in Italia; qualora, invece, vi sia coincidenza, il periodo minimo di pregressa permanenza all’estero da tre, aumenta a sei o sette anni, a seconda che continui a lavorare per lo stesso datore di lavoro per il quale ha lavorato all’estero e se questo coincide con il datore di lavoro presso il quale ha lavorato durante il periodo d’imposta precedente il trasferimento all’estero o, comunque, fino alla data in cui avviene tale trasferimento.

 

La circostanza che l’Istante abbia sottoscritto un patto di sospensione del rapporto di lavoro con il datore di lavoro italiano al fine di sviluppare una collaborazione professionale con la società estera non assume rilievo ai fini dell’applicazione del regime, in assenza di ulteriori condizioni poste dalla norma.