Artigiani e commercianti: emissione Avvisi Bonari rate di agosto e novembre 2024

Verrà inviato un alert ai titolari della posizione contributiva e ai loro intermediari che abbiano fornito il proprio indirizzo di e-mail (INPS, messaggio 10 giugno 2025, n. 1844).

Sono in corso le elaborazioni per l’emissione degli Avvisi bonari relativi alle rate riguardanti la contribuzione fissa con scadenza nei mesi di agosto e novembre 2024, per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti.

A comunicarlo è l’INPS che segnala anche che gli Avvisi bonari sono a disposizione del contribuente all’interno del “Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti” al seguente percorso: “Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti” > “Posizione Assicurativa” > “Avvisi Bonari”.

Contestualmente, verrà inviata una e-mail di alert ai titolari della posizione contributiva e ai loro intermediari che abbiano fornito, tramite il Cassetto, il proprio indirizzo di posta elettronica. 

Qualora l’iscritto avesse già effettuato il pagamento, potrà comunicarlo utilizzando l’apposito servizio presente sul sito istituzionale al seguente percorso: “Cassetto Previdenziale del Contribuente” > “Contatti” > “Nuova Richiesta> “Invio quietanza di versamento”.

In caso di mancato pagamento, l’importo dovuto verrà richiesto tramite Avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.

La nuova disciplina del deposito telematico degli atti di frazionamento dei terreni

L’Agenzia delle entrate  fornisce chiarimenti sul deposito telematico obbligatorio degli atti di frazionamento dei terreni, in attuazione dell’articolo 30, comma 5-bis, del D.P.R. n. 380/2001 (Agenzia delle entrate, risoluzione 9 giugno 2025, n. 40/E).

La Direzione centrale dell’Agenzia delle entrate ha ricevuto richieste di chiarimenti sulla corretta redazione dei tipi di frazionamento da parte dei professionisti e sull’obbligo di deposito presso il Comune a partire dal 1° luglio 2025.
La nuova disciplina, introdotta dall’articolo 25 del D.Lgs. n. 1/2024, con il comma 5-bis all’articolo 30 del D.P.R. n. 380/2001, mira a una semplificazione degli adempimenti tecnici correlati ai trasferimenti immobiliari e una razionalizzazione delle norme in materia di adempimenti tributari.
La finalità è incentivare la telematizzazione delle procedure, superando le modalità non informatizzate e contribuendo a una maggiore semplificazione.

 

Modalità di deposito telematico dal 1° Luglio 2025
A decorrere dal 1° luglio 2025, il deposito dei tipi di frazionamento presentati all’Agenzia delle entrate dai professionisti incaricati sarà effettuato direttamente dall’Agenzia stessa, in modalità telematica, su un’area dedicata del Portale dei Comuni, preliminarmente alla loro approvazione.

In questa fase iniziale, l’Agenzia comunicherà l’avvenuto deposito a ciascun Comune competente tramite PEC.

La ricevuta di avvenuta consegna della PEC sostituisce l’attestazione precedentemente richiesta dal comma 5 dell’articolo 30 del D.P.R. n. 380/2001.
Un eventuale deposito di un tipo di frazionamento da parte del professionista presso il Comune a partire dal 1° luglio 2025 risulterà, dunque, privo di effetti, e l’atto non potrà essere approvato.
Per attuare questa novità, l’Agenzia ha sviluppato la nuova versione “10.6.5 – APAG 2.15” della procedura Pregeo 10, che sarà obbligatoria dal 1° luglio 2025.
Gli atti di aggiornamento redatti con la nuova versione e presentati prima del 1° luglio 2025 saranno respinti, così come quelli redatti con versioni precedenti e presentati dal 1° luglio 2025.
La versione 10.6.5 integra l’aggiornamento del modulo “gestione GNSS” e migliora la gestione del frazionamento degli Enti Urbani per il trasferimento di aree a lotti limitrofi, anche in presenza di costruzioni (combinando le casistiche “E” e “F” della Circolare n. 11/E/2023).
È necessario modificare il contenuto delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) rese dal professionista.

Dal 1° luglio 2025, il tecnico redattore, utilizzando la nuova versione Pregeo 10, dovrà attestare che l’atto è oggetto di deposito presso il Comune competente ai sensi dell’articolo 30, comma 5-bis, o che ricorrono le condizioni di esonero dall’obbligo di deposito.

Tale attestazione è basata su quanto indicato dal professionista nella “riga 9” del “libretto delle misure”.
Su questa dichiarazione, l’Agenzia delle entrate provvede al deposito dell’atto sull’area dedicata del Portale per i Comuni e alla comunicazione via PEC.

L’Agenzia ha implementato specifiche funzionalità sul Portale per i Comuni, rese disponibili dalla data della risoluzione al fine di consentirne un’anticipata disponibilità da parte degli stakeholder, in un’ottica di preliminare diretta conoscibilità delle innovazioni introdotte.

 

Con l’approvazione dell’atto e l’aggiornamento degli archivi, il professionista incaricato riceverà, oltre agli attestati di approvazione censuaria e cartografica, anche copia della comunicazione di avvenuto deposito inviata dall’Agenzia al Comune via PEC e la relativa ricevuta di avvenuta consegna. Questa comunicazione e ricevuta, unite alla copia dell’atto di aggiornamento geometrico firmata digitalmente dal direttore dell’ufficio competente, sostituiscono il secondo originale.

 

La nuova disciplina è limitata ai soli atti di aggiornamento presentati telematicamente.
Nello specifico, con riferimento alla classificazione degli atti, operata nell’ambito della procedura Pregeo10 sulla base delle loro caratteristiche e dei loro contenuti, le tipologie di atti di aggiornamento che saranno oggetto di deposito telematico da parte dell’Agenzia delle entrate, sull’area dedicata del Portale per i Comuni, preliminarmente alla loro approvazione, sono i “Tipi di frazionamento” (FR), gli “Atti di aggiornamento misti” (Tipi di frazionamento e Tipi Mappali – FM) e i “Tipi Mappali con stralcio di corte” (SC), presentati per via telematica.
Per tutte le altre tipologie di atti di aggiornamento, rimangono in vigore le attuali modalità di redazione, trasmissione e trattazione.

 

Nei casi residuali in cui l’atto di frazionamento sia predisposto per la presentazione su supporto informatico presso l’Ufficio territoriale (es. per irregolare funzionamento del servizio telematico), il relativo deposito presso i Comuni, previsto dal comma 5 dell’articolo 30 del D.P.R. n. 380/2001, continua a essere a carico del tecnico redattore incaricato.

Ebinter Lazio: corsi di formazione per la sicurezza sui luoghi di lavoro

Attivi corsi per favorire la prevenzione e la sicurezza dell’ambiente lavorativo

L’Ente bilaterale terziario Lazio ha messo in atto una serie di interventi nell’ambito della formazione per incentivare la sicurezza sui luoghi di lavoro, puntando a creare una vera e propria cultura della prevenzione. Infatti, la prevenzione è la chiave giusta per impedire infortuni, aumentare la consapevolezza e migliorare la qualità dell’ambente di lavoro.

 

Tra i servizi messi a disposizione dall’Ente sono previsti corsi di formazione gratuiti e su misura, sia obbligatori, come sicurezza, antincendio e primo soccorso, che professionalizzanti, come customer service o gestione del punto vendita. Sono previsti anche progetti speciali e campagne itineranti nei territori per promuovere la salute nei luoghi di lavoro, contributi economici per le imprese che investono in sicurezza, welfare e aggiornamento professionale, sportelli informativi e infopoint territoriali, al fine di fornire consulenze gratuite su normative, obblighi e opportunità.  

Domanda per l’AUU: l’implementazione del servizio per il subentro del genitore superstite

Il servizio consente al genitore superstite non dichiarato di subentrare nell’istanza monogenitoriale originaria decaduta (INPS. messaggio 6 giugno, n. 1796).

L’INPS ha implementato il servizio per il subentro del genitore superstite non dichiarato nella domanda monogenitoriale originaria decaduta di Assegno unico e universale (AUU), a seguito del decesso del richiedente.

In sostanza, nella fase di presentazione della domanda di AUU da parte del genitore superstite, il servizio in argomento rileva che il codice fiscale del figlio è presente in una domanda decaduta per decesso dell’unico genitore indicato in domanda e consente quindi di selezionare l’opzione per il subentro nella domanda originaria.

In caso di subentro, il genitore richiedente è identificato come “genitore unico” con motivazione “Altro genitore deceduto/a” ed è assicurata, previa verifica dei requisiti, la continuità nell’erogazione delle mensilità dell’AUU con l’accredito automatico delle mensilità non erogate per decadenza della domanda originaria. Il subentro può essere effettuato entro un anno dalla data di decesso del genitore.

Ai fini del riconoscimento della maggiorazione dell’assegno per i genitori titolari di redditi da lavoro, per un periodo massimo di cinque anni dalla data del decesso dell’altro genitore, prevista dall’articolo 4, comma 8 del D.Lgs. n. 230/2021, il genitore superstite titolare di redditi da lavoro deve dichiarare in domanda che il genitore deceduto risultava, al momento del decesso, lavoratore o pensionato.

CCNL Riscossione Tributi: siglato l’accordo sul premio di produttività



Definito il premio aziendale per l’anno 2025


Il 5 giugno è stato sottoscritto da Agenzia delle Entrate e First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin l’accordo relativo al premio di produttività 2025.


Le Parti hanno, infatti, stabilito che al personale delle Aree Professionali ed ai quadri Direttivi dell’Agenzia delle Entrate viene corrisposto con le competenze del mese di giugno 2026  per l’anno 2025 il premio di produttività.


Viene, inoltre, specificato che l’erogazione del premio tiene in considerazione:


– somma del numero di istanze di rateizzazioni “ordinarie” di importo fino a 120.000,00 euro concesse entro 10 giorni dalla presentazione dell’istanza e del numero dei pagamenti ricevuti attraverso i canali remoti resi disponibili dall’Ente, compreso PagoPa;


– consistenza media dei lavoratori nello stesso periodo di riferimento (esercizio 2025).


Viene specificato che l’erogazione del premio aziendale è subordinata alla assenza di perdita di esercizio del bilancio 2025.


Di seguito gli importi.








































Livello Importo
QD4 4.040
QD3 3.422
QD2 3.050
QD1 2.870
3A4L 2.520
3A3L 2.345
3A2L 2.215
3A1L 2.100
2A3L 1.970
2A2L 1.895
2A1L 1.845
Liv. Unico 1.720

CCNL Trasporto Aereo: siglato il rinnovo per i gestori aeroportuali



Con il rinnovo sono previsti aumenti retributivi già a partire dal 1° luglio 2025


Il 4 giugno 2025 Assaeroporti, Aeroporti 2030 e le OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil-Trasporti e Ugl-Trasporto Aereo hanno siglato il rinnovo contrattuale del Trasporto Aereo, per la parte relativa ai gestori aeroportuali; mentre la parte generale è stata sottoscritta il 7 febbraio 2025. Il rinnovo decorre dal 1° gennaio 2025 e scade il 31 dicembre 2027, sia per la parte normativa che per quella economica.


 


Il rinnovo prevede un aumento medio complessivo di oltre 400,00 euro a regime al 4° livello di Tec, di cui 210,00-240,00 euro di minimi tabellari. Gli aumenti sono previsti nelle seguenti decorrenze:
1° luglio 2025;
1° luglio 2026;
1° luglio 2027


Gli importi sono riportati nella tabella di seguito.






















































































Livello Minimo attuale Minimo 1.7.2025 Minimo 1.7.2026 Minimo 1.7.2027 Delta su minino attuale
1S 1.852,38 2.005,78 2.097,82 2.174,53 322,15
1 1.680,87  1.820,06 1.903,58 1.973,18 292,31
2A 1.536,79 1.664,05 1.740,42 1.804,05 267,26
2B 1.440,75 1.560,05 1.631,64 1.691,30 250,55
3 1.337,84 1.448,62 1.515,09 1.570,49 232,65
4 1.207,47 1.307,47 1.367,47 1.417,47 210,00
5 1.138,88 1.233,18 1.289,77 1.336,93 198,05
6 1.070,28 1.158,89 1.212,08 1.256,39 186,11
7 960,49 1.040,03 1.087,76 1.127,53 167,04
8 864,46 936,03 978,98 1.014,78 150,32
9 686,07  742,88 776,97 805,38 119,31

Inoltre, sono previsti circa 200,00 euro di indennità di presenza, sanità e previdenza integrativa, indennità festive e domenicali ed indennità per la manutenzione dei Dpi e per i giorni di ferie. È previsto anche lo sblocco degli scatti di anzianità e l’Una Tantum di 500,00 euro, da erogare nel mese di luglio 2025, ai lavoratori in forza alla data del 1° luglio 2025 che hanno prestato servizio nel periodo 1° gennaio 2025-30 giugno 2025.


 


Viene precisato nel comunicato delle OO.SS. che il rinnovo sarà sottoposto alla consultazione referendaria dei lavoratori. 

NASpI: nuovo requisito contributivo e relative istruzioni amministrative

Fornite indicazioni sulle novità legislative introdotte dalla Legge di bilancio 2025 (INPS. circolare 5 giugno 2025, n. 98).

Alla luce del nuovo requisito contributivo, intervenuto dal 1° gennaio 2025, richiesto per l’accesso all’indennità di disoccupazione NASpI e introdotto dall’articolo 1, comma 171 della Legge di bilancio 2025 (Legge n. 207/2024), l’INPS ha fornito le relative istruzioni amministrative.

In particolare, l’articolo 1, comma 171 della Legge n. 207/2024 ha modificato l’articolo 3 del D,Lgs. n. 22/2015, inserendo al comma 1 la lettera c-bis) prevedendo che, per gli eventi di cessazione involontaria intervenuti dal 1° gennaio 2025, il richiedente la prestazione deve fare valere almeno 13 settimane di contribuzione dall’ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni o risoluzione consensuale, qualora tale cessazione volontaria sia avvenuta nei 12 mesi precedenti la cessazione involontaria del rapporto di lavoro per cui si richiede la prestazione NASpI.

Peraltro, la norma non incide invece sulla determinazione della misura e della durata dell’indennità in commento. A ogni modo, la disposizione in argomento esclude dalle ipotesi di cessazione volontaria le dimissioni per giusta causa, le dimissioni intervenute nel periodo tutelato della maternità e della paternità di cui all’articolo 55 del D.Lgs. n. 151/2001, nonché le ipotesi di risoluzione consensuale intervenute nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della Legge n. 604/1966, che, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 3 del D.Lgs. n. 22/2015, consentono l’accesso alla prestazione NASpI.

Inoltre, tra le fattispecie di risoluzione consensuale è altresì fatta salva l’ipotesi della risoluzione consensuale a seguito del rifiuto da parte del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o mediamente raggiungibile in 80 minuti od oltre con i mezzi di trasporto pubblici.

Ai fini del computo delle 13 settimane richieste dal requisito di accesso alla NASpI, l’INPS precisa infine che sono da considerare utili tutte le settimane retribuite, se rispettato il minimale settimanale, nonché quelle utili ai fini del perfezionamento del requisito contributivo.

 

Metasalute: è attivo il piano prevenzione dermatologica

Prevista la prestazione aggiuntiva di rimborso pari a 50,00 euro per una visita dermatologica 

Il Fondo Metasalute, il fondo sanitario dei lavoratori metalmeccanici, ha previsto che dal 4 giugno verrà attivata, nell’ambito dei Progetti Speciali, una nuova modalità di accesso alla prevenzione dermatologica.

Gli assistiti potranno scegliere  una struttura sanitaria presso cui effettuare la visita dermatologica per la prevenzione dei tumori della pelle e richiedere al Fondo un rimborso fino a 50,00 euro per ciascun componente del nucleo familiare.

A tal proposito è necessaria la prescrizione medica con indicazione della visita per controllo dei nei (o il referto della visita da cui si evinca la finalità preventiva) e il documento di spesa/fattura.

Le richieste di rimborso potranno essere presentate fino al 28 febbraio 2026,  tramite l’area riservata del sito www.fondometasalute.it.

Disposizioni per l’adempimento spontaneo: regolarizzazione degli aiuti fiscali automatici non registrati

L’Agenzia delle entrate promuove l’adempimento spontaneo da parte dei beneficiari di aiuti di Stato e aiuti “de minimis” per i quali l’iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA è stata rifiutata a causa di dati erronei e/o non coerenti con la disciplina agevolativa nei modelli REDDITI, IRAP e 770 per il periodo d’imposta 2021 (Agenzia delle entrate, provvedimento 5 giugno 2025, n. 244832).

L’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti informazioni riguardanti la mancata registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti “de minimis”, per permettere al contribuente di regolarizzare l’anomalia rilevata.

 

Le comunicazioni contengono i seguenti dati e informazioni:

a) codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente;

b) numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e anno d’imposta;

c) data e protocollo telematico delle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo d’imposta 2021;

d) dati degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nelle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo d’imposta 2021 per cui non è stato possibile procedere all’iscrizione in RNA, SIAN e SIPA;

e) modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata;

f) modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti;

g) modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori o omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni di cui al successivo punto.

L’Agenzia trasmette una comunicazione contenente le informazioni sopra elencate al domicilio digitale dei singoli contribuenti, comunque consultabili anche nel “Cassetto fiscale”, nella sezione “L’Agenzia scrive”.
Il contribuente può richiedere informazioni o segnalare inesattezze nelle informazioni o fatti e circostanze non conosciuti all’Agenzia. Questo può avvenire anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni. 
I dati e gli elementi menzionati sono resi disponibili anche alla Guardia di Finanza.

 

Il codice residuale 999 nel campo “Codice aiuto” del prospetto “Aiuti di Stato” è utilizzabile unicamente nell’ipotesi in cui debbano essere indicati aiuti di Stato o aiuti de minimis di natura fiscale automatica non espressamente ricompresi nella “Tabella codici aiuti di Stato”. Pertanto, nel caso in cui il contribuente abbia erroneamente utilizzato tale codice indicando:

  • un aiuto di Stato o un aiuto de minimis concesso da altra Amministrazione o un’agevolazione non qualificabile come aiuto di Stato, è invitato per le prossime dichiarazioni a verificare, con l’ausilio delle relative istruzioni alla compilazione, l’effettiva necessità di indicare aiuti di Stato con codice 999;
  • un aiuto di Stato o un aiuto de minimis già presente nella “Tabella codici aiuti di Stato”, è invitato a presentare una dichiarazione integrativa sostituendo il codice 999 con lo specifico codice aiuto.

Nel caso in cui il contribuente abbia erroneamente compilato i campi “Codice attività ATECO”, “Settore”, “Codice Regione”, “Codice Comune”, “Dimensione impresa” e “Tipologia costi” del prospetto “Aiuti di Stato”, è invitato a presentare una dichiarazione integrativa recante i dati corretti.

Dopo la regolarizzazione, gli aiuti di Stato e “de minimis” verranno iscritti in RNA, SIAN e SIPA nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa.

 

Qualora la mancata registrazione dell’aiuto individuale non sia imputabile a errori di compilazione del prospetto “Aiuti di Stato”, il contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa e restituendo l’aiuto illegittimamente fruito, comprensivo di interessi.

 

Per le violazioni descritte, sono dovute le relative sanzioni. Tuttavia, il contribuente può beneficiare della riduzione delle sanzioni ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nella formulazione precedente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87.

CIPL Edilizia Artigianato Parma: determinato l’EVR



Stabiliti gli importi dell’EVR da erogarsi a partire dal 15 luglio 2025


In data 26 maggio 2025 è stato siglato il verbale di accordo, tra le organizzazioni datoriali Confartigianato Imprese Parma, CNA Provinciale di Parma e le OO.SS. Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil, che definisce la corresponsione dell’Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) per l’anno di competenza 2024 ai dipendenti delle imprese edili artigiane della provincia di Parma.


Verificando i dati relativi ai trienni 2022/2024 e 2021/2023, gli indicatori provinciali forniti dalla Cassa Edile di Parma sono risultati tutti positivi.


Pertanto, sono stati individuati gli importi complessivi lordi, da erogare in 3 rate, secondo il seguente calendario:


– prima rata (pari al 40% dell’importo dovuto) entro il 15 luglio 2025, con la busta paga di giugno 2025;


– seconda rata (pari al 30% del dovuto) entro il 15 settembre 2025, con la busta paga di agosto 2025;


– terza rata (pari al 30% del dovuto): entro il 15 novembre 2025 (con la busta paga di ottobre 2025).


Di seguito, la tabella con gli importi complessivi lordi per ciascun livello.


















































Livello Totale 1 Rata 40% 2 Rata 30% 3 Rata 30%
7  833,03 333,21 249,91 249,91
6 728.91 291,56 218,67 218,67
5 607,33 242,93 182,20 182,20
4 562,58 225,03 168,78 168,78
3 526,14 210,46 157,84 157,84
2 465,09 186,03 139,53 139,53
1 406,30 162,52 121,89 121,89

L’erogazione dell’EVR è prevista per i dipendenti già in forza nell’anno 2024 e ancora attivi alla data di firma dell’accordo. Per i lavoratori assunti nel corso del 2024, il calcolo avverrà in modo proporzionale, considerando come mese intero le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni. Per gli apprendisti, l’EVR sarà riconosciuto nella corrispondente percentuale della retribuzione e riproporzionato per i contratti part-time. I lavoratori intermittenti non avranno diritto all’EVR.


Infine, si precisa che l’importo erogato a titolo di EVR sarà soggetto a tassazione con aliquota ordinaria e non avrà incidenza su altri istituti retributivi previsti dal CCNL, incluso il Trattamento di Fine Rapporto.